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Corte d’Appello di Bologna - Ministero della Giustizia

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Collegio regionale di garanzia elettorale

Responsabile:
Anna Rita Tornesello (Funzionario giudiziario)

Ubicazione:
PIANO II – Ufficio Ragioneria, stanza 6S

Mail istituzionale/PEC:
corege.ca.bologna@giustizia.it (mail istituzionale);
elettorale.ca.bologna@giustiziacert.it (PEC);

Telefono:
051 201838

Composizione:
Francesca Longo (Tecnico di Contabilità Senior)
051 201299

Lorenzo Falletta (Data Entry)
051 201581

MANDATARIO ELETTORALE   (art. 7 L.  n. 515/1993 e art. 13 co 6  legge 96/12)

Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni politiche, coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Il candidato dichiara per iscritto al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 l. 515/93 competente per la circoscrizione in cui ha presentato la propria candidatura, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.Il mandatario elettorale è tenuto a registrare tutte le operazioni di cui al comma 3 relative alla campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale. Il personale degli uffici postali e degli enti creditizi è tenuto ad identificare le complete generalità di coloro che effettuano versamenti sui conti correnti bancario o postale di cui al presente comma.Nell'intestazione del conto è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato. 

 

LA DICHIARAZIONE (art. 7 legge n. 515/1993 e art. 13 co 6  legge 96/12)

La dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3) , della legge 5 luglio 1982, n. 441, deve essere trasmessa entro tre mesi dalla proclamazione, oltre che al Presidente della Camera di appartenenza ( “intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza  il presidente del consiglio comunale”  ex art. 13 co 6 lettera a ), al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all' articolo 13 che ne cura la pubblicità. Oltre alle informazioni previste da tale legge, alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Vanno analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore all'importo di cui all'articolo 4, terzo comma, della Legge 18 novembre 1981, n. 659,  e successive modificazioni, e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate. Alla trasmissione al Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione di cui al comma 6 dell'articolo 7 della legge 515/1993 sono tenuti anche i candidati non eletti. Il termine di tre mesi decorre dalla data dell'ultima proclamazione.L'obbligo di dichiarazione riguarda anche i candidati che per la propria campagna non hanno sostenuto spese o non hanno ricevuto contributi

 

CONTROLLO E PUBBLICITA' (art. 14 legge n. 515/1993 e art. 13 co 6  legge 96/12)

Il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all’articolo 13 legge 515/93 riceve le dichiarazioni e i rendiconti e ne verifica la regolarità. Per gli accertamenti da svolgere il Collegio chiede ai competenti uffici pubblici tutte le notizie ritenute utili e si avvale anche dei servizi di vigilanza e controllo dell'Amministrazione finanziaria dello stato.Le dichiarazioni e i rendiconti depositati dai candidati sono liberamente consultabili presso gli uffici del Collegio.Nel termine di centoventi giorni dalle elezioni qualsiasi elettore può presentare al Collegio esposti sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati. Le dichiarazioni e i rendiconti si considerano approvati qualora il Collegio non ne contesti la regolarità all'interessato entro centottanta giorni dalla ricezione. Qualora dall'esame delle dichiarazioni e della documentazione presentate e da ogni altro elemento emergano irregolarità, il Collegio, entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo, le contesta all'interessato che ha facoltà di presentare entro i successivi quindici giorni memorie e documenti.


SANZIONI (art. 15 legge n. 515/1993 e art. 13 co 6  L. 96/12)

In caso di violazione dei limiti di spesa previsti per le diverse candidature e/o delle norme che disciplinano la campagna elettorale o in caso di tardivo o mancato deposito presso il Collegio Regionale della dichiarazione delle spese elettorali o di gravi irregolarità nella dichiarazione stessa il Collegio irroga una sanzione pecuniaria di importo variabile in ragione della violazione accertata.

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