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Corte d’Appello di Bologna - Ministero della Giustizia

Corte d’Appello di Bologna
Ti trovi in:

Ufficio recupero crediti

Responsabile ufficio:
VEGGETTI Dott.ssa Roberta (Direttore amministrativo)

Sede:
Piazza dei Tribunali n. 4 - 40124 BOLOGNA (BO)

Ubicazione ufficio:
Piano Terra, Ingresso C

Stanze:
22 - 23 - 24 T

Telefono:
051 201023 Penale
051 201449 Penale
051 201442 Penale
051 201541 Civile
Email: recuperocrediti.ca.bologna@giustizia.it
PEC: recuperocrediti.ca.bologna@giustiziacert.it

Giorni ed orari di apertura al pubblico: solo su appuntamento dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:30.

L’Ufficio recupero Crediti della Corte di Appello di Bologna garantisce il servizio di sportello prioritariamente in via telematica.

Nell’ottica di tutelare i dati personali e giudiziari dei cittadini, i riscontri telefonici saranno rilasciati solo in caso di accertata impossibilità dell’utente ad inviare una richiesta a mezzo e-mail.

 

Personale amministrativo e recapiti:

Materie ed attività di competenza

  • Recupero crediti erariali in materia penale: (pene pecuniarie, spese di giustizia, sanzioni pecuniarie processuali, sanzioni amministrative pecuniarie dovute in conseguenza a provvedimenti giurisdizionali di condanna). Attivazione procedura di conversione pena. Rilascio certificati di avvenuto pagamento pene/spese di giustizia per RIABILITAZIONE e REMISSIONE DEL DEBITO, certificati di esecuzione pena pecuniaria ai fini del RILASCIO DEL PASSAPORTO (comunicazioni alle Questure). Iscrizioni al Casellario Giudiziale dell'avvenuto pagamento delle pene pecuniarie.
  • Recupero crediti erariali in materia civile: imposta di registro, contributo unificato in seguito alla segnalazione di mancato/insufficiente pagamento e per applicazione dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115/02).
  • Gestione dei rapporti con Equitalia Giustizia S.p.A. Dal 6 novembre 2013, data di attivazione presso la Corte d’Appello di Bologna della Convenzione stipulata dal Ministero, la quantificazione e l’iscrizione a ruolo dei crediti di giustizia a favore dell’Erario è demandata ad Equitalia Giustizia S.p.A.
  • L’Ufficio Recupero Crediti svolge l’attività di controllo e trasmissione della documentazione processuale e contabile necessaria alla determinazione del credito e provvede al monitoraggio della riscossione.

UFFICIO RECUPERO CREDITO - Funzioni 

Il Recupero Crediti è un servizio amministrativo della Corte di Appello che si occupa di istruire le pratiche per il recupero dei crediti di giustizia (es. multe, ammende, spese processuali, condanna alla cassa ammende, recupero contributo unificato e spese anticipate, etc…) dovuti dai cittadini (condannati penalmente o parti in causa nei processi civili) a favore dello Stato sulla base di un provvedimento che costituisce titolo di credito.

EQUITALIA GIUSTIZIA - Funzioni

Equitalia Giustizia S.p.A. è una società per azioni incaricata per legge (art. 1, commi 367 ss. legge n. 244/2007) della gestione dei crediti di giustizia.

In relazione alla suddetta normativa, il Ministero della Giustizia, in data 23 settembre 2010, ha stipulato una Convenzione con la società Equitalia Giustizia per l'acquisizione dei dati dei debitori e la quantificazione dei crediti in materia di spese di giustizia.

La Convenzione ha previsto che il Ministero, pur restando titolare dei crediti in questione, ne trasferisca la gestione a Equitalia Giustizia, la quale provvede alla quantificazione ed alla iscrizione a ruolo dei crediti stessi.

L’attività della società si concretizza nella:

  • gestione delle anagrafiche dei debitori
  • quantificazione del credito maturato a seguito di procedimenti penali e civili
  • iscrizione a ruolo delle somme quantificate
  • gestione delle variazioni dei carichi pendenti tramite presidio dei provvedimenti successivi
  • limitatamente al contributo unificato, Equitalia Giustizia, prima di procedere all’iscrizione a ruolo, notifica al debitore un invito a pagare entro 30 giorni con il mod. F23 allegato allo stesso invito; soltanto in caso di inadempimento, iscrive a ruolo il contributo unificato non versato e irroga la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 16, comma 1-bis, del DPR n. 115/2002.

PAGAMENTI

Non è possibile pagare tramite modello F23 direttamente all'Ufficio Recupero Crediti della Corte d’Appello di Bologna, ma occorre effettuare i versamenti ad un qualsiasi sportello di Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Gli sportelli sono visualizzabili sul sito di Agenzia delle Entrate- Riscossione (https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Contatti/TrovaSportello/)

NORMATIVA

COME RIVOLGERSI ALL’UFFICIO RECUPERO CREDITI

L’Ufficio Recupero Crediti opera nell’interesse dello Stato come soggetto creditore.

Inoltre, fornisce ai cittadini e agli operatori qualificati (avvocati e professionisti delegati) un servizio informativo destinato e finalizzato a rilasciare tutti i chiarimenti utili a conoscere al meglio la situazione debitoria propria o dei propri assistiti.

L’URC della Corte d’Appello di Bologna ha attivo uno sportello telematico.

Gli interessati possono scrivere all’indirizzo e-mail:

recuperocrediti.ca.bologna@giustizia.it

oppure all’indirizzo PEC

recuperocrediti.ca.bologna@giustiziacert.it

La richiesta di informazioni dovrà essere corredata da copia del documento di identità del richiedente o da opportuna delega nel caso di professionisti allo scopo di tutelare i dati personali e giudiziari dei cittadini ai sensi della normativa vigente (Regolamento GDPR).

ASSISTENZA DI UN DIFENSORE

Non è necessaria l’assistenza del difensore per rivolgersi all’URC, tuttavia la difesa tecnica è consigliata nel caso in cui si debba inoltrare un’istanza al Magistrato competente.

COSTI

L'Ufficio Recupero Crediti, tuttavia, non è deputato al rilascio di copie degli atti giudiziari.

In caso di diritto di accesso, ai sensi della Legge 241/1992, al fascicolo degli atti relativi al recupero del credito è necessario pagare i diritti di copia presso l’ufficio iscrizionipenali.ca.bologna@giustizia.it che quantificherà il dovuto.

LA CARTELLA DI PAGAMENTO

L’agente di riscossione (Agenzia delle Entrate- Riscossione) elabora ed invia la cartella di pagamento in base alla partita di credito iscritta da Equitalia Giustizia S.p.A.

ANNULLAMENTO/SOSPENSIONE

È possibile richiedere l'annullamento e/o la sospensione del pagamento della cartella tramite i moduli presenti presso la società Agenzia Entrate Riscossione.

La Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, ha introdotto un'importante novità in materia di riscossione:

"l'annullamento automatico" degli avvisi di accertamento e delle cartelle di pagamento illegittimi, sulla base di un'autodichiarazione presentata dal contribuente che rileva decadenze, prescrizioni o altre cause di non esigibilità:

Art. 1 c. 537-543 della legge n. 228/2012

Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. Decorso il termine di ulteriori sessanta giorni l'ente creditore è tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata ai debitori obbligati all'attivazione, a confermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo, in pari tempo, a trasmettere in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il debitore dell' inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell' attività di recupero del credito iscritto a ruolo.

RICHIESTE DI RATEIZZAZIONE

Il debitore in disagiate condizioni economiche, ovvero temporaneamente impossibilitato a pagare in un'unica soluzione le spese processuali, può essere ammesso al beneficio della dilazione e/o rateizzazione del pagamento.

La domanda di rateizzazione delle spese processuali va rivolta ad Agenzia delle Entrate - Riscossione.

La rateizzazione può essere:

  • ordinaria fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni);
  • straordinaria fino a un massimo di 120 rate mensili (10 anni) nei casi di grave e comprovata difficoltà legata alla congiuntura economica (documentazione da allegare.

Per importi fino a € 50.000 non occorre allegare documentazione che dimostri la situazione di temporanea difficoltà economica.

Per importi superiori a € 50.000 occorre, invece, allegare documentazione che dimostri la situazione di temporanea difficoltà economica.

La competenza a concedere la rateizzazione delle pene pecuniarie (multa e ammenda) è esclusivamente del magistrato (articolo 133-ter codice penale ed articolo 660 codice procedura penale).

Se in sentenza (o nel decreto penale) di condanna non è disposta la rateizzazione della pena pecuniaria, il debitore può presentare istanza di rateizzazione al Magistrato di Sorveglianza competente per il luogo di residenza o di domicilio del richiedente (se non è detenuto; art. 677 c.p.p.).

L'istanza va rivolta al TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA del luogo di residenza.

Per l'Emilia Romagna, gli uffici di sorveglianza si trovano a Bologna, Modena e Reggio Emilia.

Il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ricomprende, oltre alla provincia di Bologna, anche le province di Forlì Cesena, Rimini, Ravenna, Ferrara, Parma e Piacenza.

Il Tribunale di Sorveglianza di Bologna si trova in Via Farini 1 40124 Bologna tel.051 201111, dove si può trovare anche la modulistica del caso.

Le spese processuali e quelle di mantenimento in carcere sono, inoltre, rimettibili per chi si trovi in disagiate condizioni economiche.

REMISSIONE DEL DEBITO

La persone che sono state condannate anche se non internate e gli internati possono fare richiesta di remissione del debito.

Se l'interessato non è stato detenuto o internato, può essere rimesso il debito per le spese del processo a condizione che:

  • si trovi in disagiate condizioni economiche;
  • abbia tenuto una regolare condotta in libertà.

Se l'interessato è stato detenuto o internato, può essere rimesso il debito per le spese del processo e per le spese di mantenimento in carcere a condizione che:

  • si trova in disagiate condizioni economiche;
  • abbia tenuto in istituto una regolare condotta.

La pena espiata in regime alternativo al carcere è equiparata alla pena detentiva.

Attraverso la remissione del debito lo Stato, in presenza di certe condizioni, rinuncia alla riscossione dei crediti nei confronti dei condannati per le spese processuali e di mantenimento in carcere.

La remissione non opera invece su pene pecuniarie (multe e ammende), sulla condanna alla Cassa Ammende sul contributo unificato e sull’imposta di registro.

Art. 6 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 Testo Unico in materia di spese di giustizia - art. 106 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà.

La domanda va presentata al magistrato di Sorveglianza competente e cioè:

  • se l'interessato è detenuto o internato, il magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto in cui il soggetto si trova ristretto al momento della richiesta;
  • se l'interessato è in stato di libertà, il magistrato di sorveglianza che ha competenza sul luogo in cui l'interessato ha la residenza anagrafica o, comunque, il domicilio.
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